Diritti di cancelleria per il rilascio di copie su supporto informatico diverso da "floppy disc" e compact disc.
Il principio sancito dal giudice amministrativo - secondo il quale, come premesso, gli uffici giudiziari possono chiedere, "ai fini della copia della documentazione ... mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti informatici e telematici diversi da floppy e CD ..., esclusivamente e per una sola volta l'importo forfettario di euro 295,16" (da ultimo rivalutato in euro 320,48) - si applica, ovviamente, per ogni singola richiesta presentata dalla medesima parte: di conseguenza, se quest'ultima, dopo aver chiesto ed ottenuto le copie informatiche in questione, decidesse di presentare una ulteriore richiesta per ottenere copia di altri documenti informatici, dovrà corrispondere nuovamente il diritto di copia;
tale principio non si applica, invece, laddove sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate sul supporto informatico: a norma dell'art. 4, comma 5, del d.l. 193/2009, convertito dalla legge 22.2.2010, n. 24, infatti, "fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, (...) i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee. Conseguentemente, fino alla stessa data, è sospesa l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate".