La Procura della Repubblica
La Procura della Repubblica svolge le attività descritte nell' art. 73 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'Ordinamento giudiziario, legge che disciplina l'organizzazione della magistratura e ne descrive le funzioni.
Art. 73 Ord. giudiziario"Il pubblico ministero veglia alla osservanza delle leggi, alla pronta e regolare amministrazione della giustizia, alla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci, richiedendo, nei casi di urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene necessari; promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza; fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge."
In particolare le attribuzione generali del Pubblico Ministero, cioè dei Magistrati che, nel loro complesso, compongono la Procura della Repubblica, sono le seguenti:
Sorveglianza sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia
All'interno dell'ordinamento statale il Pubblico Ministero ha il compito di assicurare il rispetto della legalità da parte di chiunque.
Tutte le attività che, specificatamente, è chiamato a svolgere, tanto in materia di processo civile quanto in materia di processo penale, sono finalizzate ad assicurare la corretta applicazione delle legge.
Questa finalità è perseguita anche al di fuori dell'ambito della giurisdizione in senso stretto: il Pubblico Ministero è infatti chiamato ad esprimere il proprio parere e ad operare un controllo di legalità su numerosi atti estranei all'attività processuale vera e propria come, ad esempio, in materia di stato civile, laddove alcuni atti di particolare importanza vengono sottoposti al c.d. visto del magistrato del Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero esercita, altresì, la vigilanza sul servizio di stato civile.
Tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche e degli incapaci
Il Pubblico Ministero può avviare alcuni giudizi civili nell'interesse generale della collettività (art. 69 c.p.c.) e, più ampiamente, può intervenire in ogni causa nella quale si ravvisi un pubblico interesse (art. 70, 3° comma c.p.c.).
Particolarmente importante è la possibilità di promuovere i giudizi di interdizione ed inabilitazione nonchè di nomina di amministratore di sostegno, cioè quei particolari processi civili finalizzati a tutelare le persone che, a causa della loro infermità mentale e fisica, non sono in grado di tutelare adeguatamente i propri interessi.
Repressione dei reati
Tra tutte quelle richiamate, la funzione che più occupa gli uffici della Procura della Repubblica è senz'altro quella di repressione dei reati. Il Pubblico Ministero riceve o acquisisce d’iniziativa (art. 330 c.p.p.) le c.d. notizie di reato, cioè tutti quegli atti (querele, denunce, ecc.) nei quali si porta a conoscenza della Procura che è stato commesso un fatto punito dalla legge come reato. A seguito della ricezione di tale notizia il Pubblico Ministero svolge, personalmente e/o mediante delega alla Polizia Giudiziaria in servizio presso la Procura oppure dislocata sul territorio, le indagini preliminari, vale a dire tutti gli accertamenti necessari a capire se effettivamente è stato commesso un reato, chi sono i suoi autori e quali prove si potranno portare davanti al giudice per un eventuale processo. Al termine delle indagini preliminari, valutando il risultato degli accertamenti effettuati, decide se esercitare l'azione penale, cioè avviare un processo nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, oppure richiedere l'archiviazione del procedimento.
Esecuzione dei giudicati
Il Pubblico Ministero cura l'esecuzione delle sentenze definitive di condanna in materia penale, cioè dispone la carcerazione dei soggetti condannati, nonché l'esecuzione dei provvedimenti di natura civile pronunziati nei giudizi da lui intrapresi.
Un ulteriore compito svolto dalla Procura della Repubblica, sebbene non testualmente previsto nell’articolo 73 Ord. Giudiziario, consiste nel rilascio di vari certificati che sono necessari ai cittadini in diversi momenti della vita sociale (ad esempio, per partecipare a un concorso o per una richiesta di lavoro) e che attestano se sono incensurati o se hanno precedenti penali. Si tratta del cd. “certificato penale” (tecnicamente certificato generale del casellario giudiziale) che riporta le condanne penali definitive di un soggetto e del cd. “certificato dei carichi pendenti”, che certifica l’esistenza di procedimenti penali in corso.