Attestazione deposito atti giudiziari

A COSA SERVE
L'art. 116 ccp c. 3 bis dispone: "Quando il difensore, anche a mezzo di sostituto, presenta all'autorità giudiziaria atti e documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia".
In attuazione di tale disposizione, la Segreteria della Procura della Repubblica, su richiesta del difensore o del suo delegato, appone un timbro di ricezione in calce alla copia dell'atto depositato. Il timbro con la sottoscrizione dell'incaricato ha valore di attestazione di avvenuto deposito.

 

NORMATIVA
Art.116 c.3-bis c.p.p.br /> Nota Ministero Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio VIII Prot. N. 8/1684(U)/13 Ques(2001) del 23/5/2001.

 

CHI LA RILASCIA
Ufficio Ricezione Atti contestualmente al deposito di atti e documenti.

 

COSTO
Una marca da bollo da €. 3.84.
La nota del Ministero Giustizia, Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, Ufficio VIII Prot. N. 8/1684(U)/13 Ques(2001) del 23/5/2001 ha precisato che l'attestazione di avvenuto deposito è riconducibile alla categoria delle certificazioni.