Apostille e legalizzazioni

La legalizzazione può essere ordinaria o con apostille, in base alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, che ha stabilito una procedura semplificata per la legalizzazione degli atti pubblici in Paesi diversi da quelli in cui gli atti sono stati emanati. Gli atti pubblici che devono essere presentati in un Paese straniero firmatario della predetta Convenzione, vengono autenticati, tramite l’apposizione di una particolare attestazione, detta apostille, che, in base all’art. 3, attesta la veridicità della firma, la qualità in cui il firmatario dell’atto ha agito o, se il caso lo richiede, l’identificazione del contrassegno o del timbro da cui tale atto è segnato. 

 

CHI PUO' CHIEDERLO?

direttamente l'interessato (la richiesta può essere depositata anche da persona da lui delegata) che deposita l’atto originale da legalizzare direttamente in cancelleria. 

 

DOVE?

  • Segreteria Civile



QUANDO?

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

COSA SERVE?
  1. deposito dell’atto originale da legalizzare